Di recente sono state pubblicate due importanti sentenze della Corte di Cassazione aventi ad oggetto i profili di responsabilità dell’hosting provider, argomento questo sempre molto controverso sia in ambito nazionale che comunitario.
Degna di nota è la Sentenza n. 7708/2019 la quale ha innalzato la soglia di attenzione che gli hosting provider devono avere in caso vengano immessi da terzi contenuti illeciti e ospitati sui server del provider che offre appunto il servizio di ospitalità.
La prima considerazione da fare, anche per far chiarezza rispetto alla confusione presente sugli articoli delle varie testate giornalistiche, è che i destinatari di detto provvedimento non sono gli ISP generalmente considerati, ovvero coloro che permettono l’accesso ad Internet (a prescindere dalle modalità infrastrutturali), ma l’hosting provider cioè il provider che offre anche un servizio di ospitalità sulla propria infrastruttura. Rispetto al ruolo del prestatore di servizi di hosting, il regime di responsabilità del prestatore è previsto dal D.Lgs. n. 70 del 2003, artt. 16 e 17, fedele trasposizione degli artt. 12 – 15 della direttiva sul commercio elettronico, che sanciscono l’esenzione da ogni responsabilità, a condizione che il prestatore non sia a conoscenza dell’illecito e che, non appena a conoscenza dei fatti, su comunicazione dell’autorità rimuova le informazioni.
Posto quanto detto, la citata sentenza ha affermato i seguenti principi di diritto:
1)“l’hosting provider attivo” è il prestatore dei servizi della società dell’informazione il quale svolge un’attività che esula da un servizio di ordine meramente tecnico, automatico e passivo, e pone, invece, in essere una condotta attiva, a tale soggetto non si applica il regime generale di esenzione di cui all’art. 16 del decreto citato, dovendo la sua responsabilità civile atteggiarsi secondo le regole comuni;
2)nell’ambito dei servizi della società dell’informazione la responsabilità dell’hosting provider passivo (che è colui che offre la mera ospitalità delle informazioni e dei contenuti sui propri server), prevista dal D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 70, art. 16, sussiste in capo al prestatore dei servizi che non abbia provveduto alla immediata rimozione dei contenuti illeciti, o che abbia continuato a pubblicarli, pur quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a) sia a conoscenza legale dell’illecito perpetrato dal destinatario del servizio, per averne avuto notizia dal titolare del diritto leso oppure aliunde; b) l’illiceità dell’altrui condotta sia ragionevolmente constatabile, onde egli sia in colpa grave per non averla positivamente riscontata, alla stregua del grado di diligenza che è ragionevole attendersi da un operatore professionale della rete in un determinato momento storico; c) abbia la possibilità di attivarsi utilmente, in quanto reso edotto in modo sufficientemente specifico dei contenuti illecitamente immessi da rimuovere.
In sintesi, l’hosting provider nel momento in cui ricorrano congiuntamente le condizioni di cui ai punti a) b) c) del punto 2 dovrà inibire l’accesso ai contenuti per non incorrere esso stesso in responsabilità derivanti dalla presenza di informazioni e contenuti illeciti

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